Associazione Gli Stelliniani
Statuto degli Stelliniani

Statuto degli Stelliniani

Aggiornato al 30 gennaio 2017.

Art. 1 – DENOMINAZIONE
È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile nonché della normativa vigente in materia, l’associazione denominata “GLI STELLINIANI”.

Art. 2 – SEDE
L’Associazione ha sede in Udine, p.zza I Maggio 26, presso il Liceo-Ginnasio “Jacopo Stellini”.

Art. 3 – SCOPI
L’Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e ha per finalità primaria la promozione e lo sviluppo di attività culturali.
In particolare l’Associazione si prefigge di:
– mantenere e rinsaldare i vincoli di amicizia fra quanti hanno frequentato o prestato la propria attività in favore del Liceo Ginnasio “Jacopo Stellini”;
– promuovere e organizzare conferenze, dibattiti, mostre d’arte, pubblicazioni, premi letterari e scientifici, corsi culturali e laboratori pratici, visite a musei e a luoghi di interesse storico, artistico e scientifico;
– contribuire ad approfondire e diffondere gli interessi culturali che il Liceo di volta in volta promuove e favorisce nell’?’ambito del processo formativo dei giovani.

Art. 4 – SOCI
Possono essere soci ordinari dell’Associazione, gli ex allievi, gli insegnanti e il personale amministrativo e tecnico, ancorché non più in servizio, nonché coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio d’Istituto.
I soci possono essere:
– ordinari;
– sostenitori;
– onorari;
– simpatizzanti.
Sono soci ordinari coloro che, ammessi a far parte dell’Associazione, corrispondano la quota associativa annuale deliberata ai sensi dell’art.12, lettera d).
Sono soci sostenitori coloro che versano una quota associativa maggiorata in misura doppia rispetto a quella prevista per i soci ordinari.
Sono soci onorari quelle persone o enti che, per particolari meriti, riconosciuti da parte dell’Associazione, vengano proclamati tali dall’assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, in numero non superiore a 2 (due) per anno sociale. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa.
Sono soci simpatizzanti quelli che, non trovandosi nelle condizioni per assumere la qualità di socio ordinario ma condividendo le finalità dell’Associazione, corrispondano la quota stabilita ai sensi dell’art. 12, lettera d).

Art. 5 – ORGANI SOCIALI
Sono organi sociali:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario;
e) il Collegio dei Probiviri;
f) il Collegio dei Revisori dei Conti.
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ha facoltà di conferire la nomina di Presidente Onorario per acquisiti meriti associativi di particolare rilevanza. Il Presidente Onorario partecipa di diritto al Consiglio Direttivo a titolo consultivo.

Art. 6 – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
Per essere ammessi a far parte dell’Associazione, gli aspiranti soci debbono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. Le richieste si intenderanno accolte, a meno che lo stesso Consiglio Direttivo non comunichi il proprio diniego dell’Associazione con raccomandata a.r. all’interessato. L’Associazione si riserva, infatti, il diritto di negare l’iscrizione agli aspiranti soci che non possiedano i requisiti, anche di ordine morale, per farne parte. Il diniego dovrà essere motivato e potrà essere impugnato dall’aspirante socio entro 30 giorni dalla comunicazione con ricorso scritto al Collegio dei Probiviri, che deciderà in forma inappellabile ai sensi dell’art. 15.

Art. 7 – PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELL’ASSOCIAZIONE ED OBBLIGHI DEI SOCI
La qualifica di socio dà diritto:
– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
– a partecipare alla vita associativa e alle assemblee, esprimendo – purché maggiorenni – il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
– a godere dell’elettorato attivo e passivo, se maggiorenni.
I soci hanno altresì il dovere di svolgere la propria attività in modo volontario, disinteressato e gratuito, perseguendo gli scopi dichiarati nello statuto ed osservandone con scrupolo le disposizioni. Il comportamento dei soci, tanto all’interno quanto all’esterno dell’Associazione, dovrà essere animato da spirito di solidarietà ed essere improntato a lealtà, correttezza, probità e rigore.
I soci dovranno di conseguenza specificatamente
a) osservare il presente Statuto, i regolamenti debitamente approvati dall’Assemblea dei Soci, nonché ogni altra deliberazione regolarmente assunta dagli organi sociali;
b) collaborare in forma diretta o indiretta all’attività dell’Associazione;
c) collaborare per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell’Associazione sia in seno alla medesima che nei suoi rapporti con terzi;
d) pagare nei termini previsti dal successivo articolo 8 del presente Statuto la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
La qualità di socio è strettamente personale. La quota o contributo associativo non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.
Sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.
La qualità di socio si perde:
a) per morte;
b) per dimissioni scritte;
c) per morosità nel pagamento della quota associativa annuale, dopo 60 giorni dalla data di ricevimento di un sollecito scritto da parte del Segretario.

Art. 9 – ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio.
La convocazione avviene mediante lettera o email da inviarsi almeno dieci giorni prima della riunione; tale convocazione deve recare l’ordine del giorno con data, ora e luogo della riunione.
All’Assemblea possono partecipare tutti i soci maggiorenni di età e in regola con il pagamento della quota associativa.
Ogni socio ha diritto a un solo voto. Il socio può farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Ciascun socio potrà essere portatore però di una sola delega.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche a mezzo delega, di almeno la metà più uno dei soci.
L’Assemblea potrà essere convocata in seconda convocazione a distanza di almeno un’ora dalla prima, e in tale caso sarà validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci presenti o per delega rappresentati.
L’Assemblea, quando sia convocata per elezioni, su proposta del Presidente nomina due scrutatori e il segretario.
L’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria dei soci deve prevedere:
a) relazione sull’attività sociale dell’anno trascorso;
b) presentazione del bilancio consuntivo e di quello di previsione.
Potranno essere aggiunti all’ordine del giorno anche altri argomenti, sempre su decisione del Consiglio Direttivo.
Le delibere, tanto in prima che in seconda convocazione, sono valide se prese con il voto favorevole della metà più uno dei soci intervenuti, anche per delega.

Art. 10 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa o su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei soci, per discutere su un preciso ordine del giorno.
Per la convocazione dell’Assemblea Straordinaria e per la sua valida costituzione restano valide le norme fissate per l’Assemblea Ordinaria.

Art. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da membri di diritto e da membri eletti dall’Assemblea in un numero non inferiore a sette e non superiore a undici, su decisione dell’Assemblea stessa.
Sono membri di diritto del Consiglio:
a) il Presidente Onorario;
b) il Dirigente scolastico “pro tempore” del Liceo-Ginnasio “Jacopo Stellini”;
c) due insegnanti in servizio presso il Liceo stesso, qualora non facciano già parte del Consiglio in qualità di membri eletti.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti con diritto di voto.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
E’ compito del Consiglio Direttivo:
a) promuovere tutte le iniziative per il conseguimento degli scopi associativi;
b) decidere sull’ammissione e sull’esclusione del socio, nonché sui provvedimenti disciplinari;
c) deliberare nel merito della relazione e dei bilanci annuali predisposti dal Presidente e dal Segretario, che dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea;
d) deliberare in ordine all’ammontare delle quote associative e alle modalità del loro pagamento;
e) curare l’organizzazione, la gestione e l’amministrazione dell’Associazione;
f) decidere nel merito delle spese necessarie per il funzionamento dell’Associazione.

Art. 13 – PRESIDENTE
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione.
Attua le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salva ratifica delle decisioni in tal modo assunte alla prima successiva riunione del Consiglio.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questo è sostituito dal Vice Presidente. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente, il quale può delegargli particolari compiti per la gestione dell’Associazione.

Art. 14 – SEGRETARIO
Il Segretario è responsabile dell’esecuzione delle direttive assunte dal Consiglio e dal Presidente dell’Associazione e provvede alla stesura e conservazione degli atti e dei libri sociali.
Provvede inoltre alla gestione amministrativa e di cassa dell’Associazione redigendo i relativi bilanci sulla base delle direttive assunte dal Consiglio.

Art. 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L’Assemblea Ordinaria elegge tre probiviri effettivi che si costituiscono in collegio, nominando un presidente.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Collegio ha il compito di dirimere le questioni sorte fra soci e fra gli stessi e l’ Associazione. Giudica inoltre in ordine a comportamenti tenuti dagli associati che possano comunque considerarsi lesivi delle finalità e dei valori dell’Associazione.
Nelle controversie fra i soci il Collegio interviene dopo che il Presidente ha esperito infruttuosamente ogni utile tentativo per un amichevole componimento.
Il Collegio dovrà pronunciarsi per iscritto, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dei ricorsi da parte dei soci, con decisione motivata.

Art. 16 – REVISORI DEI CONTI
L’Assemblea ordinaria elegge tre revisori dei conti che si costituiscono in collegio, nominando un presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Ha per compito la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria dell’Associazione ed esprime il parere sui bilanci consuntivi e preventivi con una relazione all’Assemblea dei soci.

Art. 17 – PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dai beni immobili e mobili che l’Associazione acquisterà a qualunque titolo;
b) dalle quote associative;
c) dagli avanzi di gestione e dalle somme accantonate per qualsiasi scopo finché non siano erogati;
d) dalle somme incassate dall’Associazione per qualsivoglia titolo inclusa la vendita di pubblicazioni e periodici;
e) dai contributi e finanziamenti corrisposti da enti pubblici e privati, istituzioni e persone fisiche, nonché da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Art. 17 bis – DISPOSIZIONI ECONOMICHE
È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere obbligatoriamente investito nelle attività istituzionali previste dallo statuto.

Art. 18 – DURATA ANNO SOCIALE
L’anno sociale coincide con l’anno solare e va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Entro il 30 novembre il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio. Entro il 10 gennaio il Consiglio Direttivo è convocato per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario dell’esercizio precedente che verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dell’Associazione entro il 31 gennaio successivo. Il rendiconto economico e finanziario approvato dal Consiglio verrà messo a disposizione del Collegio dei Revisori per il parere di competenza. Verrà anche posto a disposizione dei soci nei 15 giorni che precedono l’assemblea presso la segreteria.

Art. 19 – MODIFICHE DELLO STATUTO
Lo statuto sociale potrà essere modificato solo dall’Assemblea Straordinaria dei soci. Le relative deliberazioni saranno valide solo se otterranno la maggioranza dei due terzi dei soci presenti o rappresentati per delega.

Art. 20 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale dovranno venire deliberati da un’Assemblea straordinaria dei soci, convocata a norma dell’art. 10.
Tale Assemblea in prima convocazione è valida con l’intervento di almeno tre quarti dei soci in regola con il pagamento della quota sociale, e le deliberazioni si intendono approvate se ottengono l’approvazione di almeno tre quarti dei voti validi.
In seconda convocazione l’Assemblea Straordinaria, da tenersi nel termine di dieci giorni dalla prima, è valida con la presenza della metà più uno dei soci, e le deliberazioni si intendono approvate se ottengono l’approvazione di almeno tre quarti dei voti validi.
L’assemblea nomina i liquidatori, i quali provvederanno alla liquidazione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dal Codice Civile.
Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, e dopo l’esaurimento della fase di liquidazione, è fatto obbligo di devolvere il residuo patrimonio dell’Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione eventualmente imposta dalla legge.

Art. 21 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi speciali in materia.